Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 nov 1970
Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il commissario presenterà al Ministro il nuovo statuto che sarà approvato a norma dell'art. 17 del citato testo unico n. 1592.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-14;750#art-5