Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica".
Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.
Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
3° Anno:
Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica.
Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica.
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni.
Art. 215. - La scuola non può accogliere più di dieci allievi per ciascun anno di corso.
Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'età evolutiva.
2° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.
3° Anno:
Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.
Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto):
Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;389#art-1