Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "G. Ciaccio" di Catanzaro;
Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 9 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale "G. Ciaccio" di Catanzaro, è stato classificato ospedale specializzato provinciale;
Visti i verbali in data 27 maggio 1968, 27 giugno 1968, 12 luglio 1968, 2 agosto 1968, 30 settembre 1968, 24 marzo 1969, 16 maggio 1969, 26 giugno 1969, 11 luglio 1969, 30 settembre 1969 e 21 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi, del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "G. Ciaccio", con sede in Catanzaro, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
Immobili:
Edificio dell'ospedale ed area sanatoriale, nel comune di Catanzaro, località Pontepiccolo; in catasto alla partita 1419, foglio n. 28, part. n. 26 di mq. 32,815, n. 34 di mq. 180, n. 18 di mq. 1.483 e n. 10 di mq. 2.520.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature sanitarie e scientifiche, arredi, materiali, ecc. indicati negli elenchi allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.
Il medico provinciale di Catanzaro, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dello ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 85. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;1105#art-1