Convenzione
Art. 19
19 / 21Applicazione territoriale della Convenzione
In vigore dal 14 dic 1971
Applicazione territoriale della Convenzione
1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione sarà applicata.
2. Ogni Parte Contraente può, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, o di adesione o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio che sarà specificato nella dichiarazione stessa e delle cui relazioni internazionali la Parte Contraente sia responsabile o dal quale essa sia stata autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione, che verrà fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne qualunque territorio specificato in detta dichiarazione, in base alle condizioni previste all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-19