Art. 17 · Entrata in vigore della Convenzione
Convenzione

Art. 17

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Entrata in vigore della Convenzione

In vigore dal 14 dic 1971
Articolo 17 Entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrerà in vigore per ogni Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del relativo strumento di ratifica o di accettazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-17