Convenzione
Art. 10
10 / 21Obbligo di rispondere
In vigore dal 14 dic 1971
Obbligo di rispondere
1. L'organo di ricezione, destinatario di una richiesta di informazioni, è tenuto, salvo quanto disposto dall', a darvi corso in conformità delle disposizioni di cui all'.
2. Qualora la risposta non sia stata redatta dallo stesso organo di ricezione, questi sarà comunque tenuto a controllare che una risposta sia fornita alle condizioni previste dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-10