Art. 10 · Obbligo di rispondere
Convenzione

Art. 10

10 / 21

Obbligo di rispondere

In vigore dal 14 dic 1971
Obbligo di rispondere 1. L'organo di ricezione, destinatario di una richiesta di informazioni, è tenuto, salvo quanto disposto dall', a darvi corso in conformità delle disposizioni di cui all'. 2. Qualora la risposta non sia stata redatta dallo stesso organo di ricezione, questi sarà comunque tenuto a controllare che una risposta sia fornita alle condizioni previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-10