Convenzione
Art. 1
1 / 21Campo di applicazione della Convenzione
In vigore dal 14 dic 1971
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che è scopo del Consiglio d'Europa realizzare una più stretta unione fra gli Stati membri;
Convinti che la creazione di un sistema di mutua assistenza internazionale per facilitare l'ottenimento da parte delle autorità giudiziarie di informazioni sul diritto straniero contribuirà all'attuazione di questo scopo,
Hanno convenuto quanto segue:
Campo di applicazione della Convenzione
1. Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, secondo le disposizioni della presente Convenzione, informazioni relative alla loro legislazione nel campo civile e commerciale, così come nel settore della procedura civile e commerciale e dell'organizzazione giudiziaria.
2. Tuttavia, due o più parti Contraenti potranno tra loro concordare l'estensione del campo di applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo degli accordi che verranno a tal fine stipulati sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-1