Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 mar 1970
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale saranno indicati il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970 Atti del Governo registro n. 234, foglio n. 7 - CARUSO
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