Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione adottata in data 2 febbraio 1967 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 84. - CARUSO
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