Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistenti di ruolo, di cui milletrecento durante l'anno accademico 1969-70; Visto l'art. 15 della citata legge n. 62 concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità; Vista l'unita graduatoria di anzianità dalla quale risulta che il numero degli assistenti straordinari in possesso del requisito richiesto dall'articolo sopra indicato ammonta a quattordici unità; Ritenuta la necessità di procedere - in applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 e dell'art. 15 della più volte citata legge n. 62 - alla assegnazione dei predetti quattordici posti di assistente di ruolo alle cattedre indicate a fianco dei nomi degli assistenti straordinari di cui alla citata graduatoria; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I predetti quattordici posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari sono ripartiti come segue: Numero UNIVERSITA DI BARI dei posti Facolta di agraria: cattedra di industrie agrarie.......................... 1 UNIVERSITA DI BOLOGNA Facolta di magistero: cattedra di lingua e letteratura inglese............... 1 Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali: cattedra di chimica fisica............................. 1 UNIVERSITA DI MODENA Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di fisiologia umana........................... 1 cattedra di tisiologia................................. 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di giurisprudenza: cattedra di diritto ecclesiastico...................... 1 Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali... 1 Facolta di ingegneria: cattedra di tecnica urbanistica........................ 1 UNIVERSITA DI PADOVA Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica.................................................. 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di ingegneria: cattedra di disegno II A............................... 1 cattedra di disegno I B................................ 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di genetica medica............................ 1 cattedra di genetica medica............................ 1 Facolta di agraria: cattedra di zoologia................................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 119. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-08;28#art-1