Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza in data 28 giugno 1968 con la quale il sindaco del comune di Bergamo chiede il pareggiamento del civico istituto musicale "Gaetano Donizetti" di quella città; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il civico istituto musicale "Gaetano Donizetti" di Bergamo, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1969-70 il civico istituto musicale "Gaetano Donizetti" di Bergamo, è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di composizione (armonia, contrappunto, fuga e composizione), organo e composizione organistica, pianoforte, clarinetto, tromba e trombone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 6. - CARUSO
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