Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera; Visti il regio decreto 18 luglio 1909, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale civile di Ciriè (Torino), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri e altre finalità assistenziali, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, mediante il quale sono state approvate modifiche al predetto statuto; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1 marzo 1969, n. 8771, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ciriè (Torino) è stato classificato ospedale generale di zona; Visti i verbali in data 5 febbraio 1969 e 26 febbraio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, e di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Ciriè (Torino), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da: A) Immobili: 1) in catasto terreni: comune di Ciriè, partita 4572, F. 9, specificatamente indicati nell'allegato B ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero; 2) edificio ospedaliero, fabbricato di quattro piani, con n. 76 vani ed accessori, per un valore capitale approssimativo di L. 182.000.000. B) Mobili: 1) beni mobili, attrezzature, etc., specificatamente indicati nell'inventario allegato sub H ai verbali della commissione predetta; 2) fondo di cassa: nella misura del 70% sull'importo totale di L. 46.592.334 accertato alla data del 26 febbraio 1969. Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 139. - CARUSO
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