Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visti gli articoli 95 e 155 del trattato stesso; Visto l' dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffè; Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta; Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223, allegato E; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 135; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205; Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1112; Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della 3ª tappa; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni; Ritenuta la necessità di adeguare per l'impegno derivante dall'art. 95 del trattato, sopra citato, l'imposta di consumo sul caffè lavorato o sui prodotti contenenti caffè importati dall'estero con il regime applicato ai prodotti nazionali similari; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 13 ottobre 1969, n. 740; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: . Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti: a) caffè tostato, anche macinato: 1,25; b) estratti solidi solubili di caffè: 3,60.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-31;1208#art-1