Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 19 giugno 1969, n. 675, con il quale l'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano", con sede in Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero ed è stata indicata la composizione del consiglio di amministrazione; Ritenuto che, per mero errore materiale, il predetto decreto indica "due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze" anziché "un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze"; Considerato che occorre procedere alla rettifica del decreto medesimo; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, è rettificato come segue: Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze; un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 61. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 62. - CARUSO
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