Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 apr 1970
Le infrazioni alle norme del presente decreto devono essere contestate immediatamente. Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento delle infrazioni deve essere notificato, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni. In ogni caso copia del verbale deve essere trasmesso al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-9