Art. 8
8 / 10In vigore dal 9 apr 1970
Chiunque effettua i trasporti internazionali di lavoratori o servizi occasionali internazionali senza i documenti di controllo prescritti dal regolamento 1016/68/ CEE o con documenti scaduti, incompleti od alterati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
Per l'irregolare tenuta dei fogli di viaggio o per la mancata trasmissione al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, degli originali al termine del viaggio o la mancata restituzione dei libretti di viaggio alla scadenza della loro validità, il vettore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-8