Art. 6

Art. 6

6 / 10
In vigore dal 9 apr 1970
Le attestazioni ed i fogli di viaggio debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-6