Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa; Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 117/66 emanato il 28 luglio 1966, concernente l'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus; Visto il regolamento n. 1016/68 emanato dalla commissione delle Comunità europee il 9 luglio 1968 che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli del citato regolamento n. 117/66 in data 28 luglio 1966; Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 13 ottobre 1969, n. 740; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta: . Le attestazioni previste dal paragrafo 1 dell' del regolamento n. 117/66/CEE del consiglio della Comunità economica europea del 28 luglio 1966 per le imprese italiane che effettuino, ai sensi del citato , trasporti internazionali su strada con autobus per i propri lavoratori, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nel cui territorio hanno sede le imprese. Le attestazioni vengono rilasciate in base alle dichiarazioni fatte dalle imprese e per i veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 58, sesto comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Esse sono valide sull'intero percorso, compresi i tratti in transito, ed hanno la durata massima di un anno. In caso di necessità vengono rinnovate ogni volta per lo stesso periodo, su richiesta degli interessati.
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