Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 feb 1970
Dopo l'art. 2330 del codice civile è aggiunto il seguente: Art. 2330-bis. - Pubblicazione dell'atto costitutivo L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-2