Art. 2
2 / 21In vigore dal 25 feb 1970
Dopo l'art. 2330 del codice civile è aggiunto il seguente:
Art. 2330-bis. - Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-2