Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 21 mar 1970
A decorrere dal 1 luglio 1968, i dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati si applicano in conformità delle norme di cui al presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-5