Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 mar 1970
Il legname classificato C.E.E., eccettuato quello da catasta, verrà sottoposto a marcazione secondo la procedura che sarà prevista dal decreto di cui al precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-4