Art. 3
3 / 5In vigore dal 21 mar 1970
Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-3