Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 mag 1970
Sono altresì soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: 1) le attività comportanti l'utilizzazione di sostanze radioattive a scopi medici, veterinari o agricoli; 2) le attività comportanti l'aggiunta di sostanze radioattive nei beni di consumo; (come cibi, prodotti di uso domestico, prodotti farmaceutici, prodotti per la igiene e la cosmesi, insegne, quadranti, dispositivi, vernici; oggetti in genere luminescenti, giocattoli); anche per quantità totali di radioattività o per attività specifiche (o concentrazioni) o per quantità ponderali inferiori a quelle riportate ai punti 1), 2) e 3) dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-05;1303#art-4