Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Celesia", di Genova-Rivarolo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 28 novembre 1918; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Celesia", con sede in Genova-Rivarolo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova; tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 28 novembre 1918. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 112. - CARUSO
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