Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 maggio 1925, n. 707, con il quale venne approvata la tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Napoli, spettanti alla locale camera di commercio e industria; Visti il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 811, con i quali vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta; Vista la deliberazione in data 26 giugno 1969, n. 592, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli, con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 811 sopracitati, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti di cui ai punti a) e b) del surriferito decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, è modificata nella misura seguente: a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorchè già quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione; b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti: del 75% per il secondo anno di quotazione; del 50% per il terzo anno di quotazione; del 25% per il quarto anno di quotazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 40. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-26;1232#art-1