Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 gen 1970
I sei posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue: FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Università di Roma: cattedra di diritto tributario...................... 1 FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Università di Pavia: cattedra di diritto commerciale (per il Centro studi di diritto dell'impresa)............................... 1 FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI Università di Roma: cattedra di contabilita nazionale................... 1 FACOLTÀ DI MAGISTERO Università di Messina: cattedra di lingua e letteratura latina............. 1 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Università di Firenze: cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali 1 ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA cattedra di istituzioni di storia dell'arte......... 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-20;942#art-2