Art. 2
2 / 3In vigore dal 3 gen 1970
I sei posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Università di Roma:
cattedra di diritto tributario...................... 1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Università di Pavia:
cattedra di diritto commerciale (per il Centro studi
di diritto dell'impresa)............................... 1
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE
ED ATTUARIALI
Università di Roma:
cattedra di contabilita nazionale................... 1
FACOLTÀ DI MAGISTERO
Università di Messina:
cattedra di lingua e letteratura latina............. 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Firenze:
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali 1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
cattedra di istituzioni di storia dell'arte......... 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-20;942#art-2