Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle C e F, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali;
Visto l'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernente il conferimento delle funzioni ai magistrati di Corte d'appello;
Considerato che per il conferimento delle funzioni di consigliere istruttore, nei tribunali di cui alla tabella F unita al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, occorre ripristinare la pianta organica dei consiglieri istruttori, soppressa col predetto decreto e conglobata nella rispettiva pianta organica dei presidenti di sezione;
Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 marzo 1969;
Visto l'art. I, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella F unita al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
La tabella C unita al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, è modificata - per la parte relativa agli uffici cui si riferisce - come dalla tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1969
SARAGAT
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 177. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-20;1006#art-1