Art. 9
Regolamento del corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti

Art. 9

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In vigore dal 13 ago 1970
Le disponibilità per le ammissioni al corso degli allievi è stabilita nel numero massimo di venti posti per ciascuna classe. Il 1° anno del corso potranno essere ammessi quegli allievi che siano in possesso della licenza di scuola media di 1° grado e che comprovino, mediante apposita attestazione e documentazione, di aver già esercitato di fatto per almeno tre anni l'attività di meccanico ortopedico ed ernista in proprio o presso un ospedale o presso medici specialisti ortopedici oppure presso meccanici ortopedici ed ernisti. Nell'eventualità che il numero degli aspiranti (allievi) al primo anno del corso, come previsto dal comma precedente, superasse quello dei posti disponibili, rimane in facoltà del consorzio formare una graduatoria di merito per limitare la copertura dei posti medesimi, in base all'esame dei titoli - (titolo di studio - pratica di tirocinio - anzianità di età - stato di famiglia). A parità di condizioni hanno diritto di precedenza gli aspiranti coniugati e con prole. I criteri di giudizio per la valutazione dei titoli e delle eventuali preferenze ai fini della formazione della graduatoria di merito saranno determinati da una commissione formata dal presidente del consorzio, dal presidente dell'Istituto ortopedico Rizzoli, dal direttore del consorzio e dal direttore del corso.
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