Regolamento del corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti
Art. 18
18 / 20In vigore dal 13 ago 1970
La commissione esaminatrice per gli esami di licenza è nominata dal Ministero della sanità ed è costituita:
a) da un rappresentante del Ministero della sanità, presidente;
b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato dal provveditore agli studi di Bologna. Copia del relativo provvedimento, a cura del provveditorato agli studi, sarà inviata, per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione;
c) dal direttore del corso;
d) dagli insegnanti delle materie di esame.
La commissione, il giorno stesso della prova scritta, redige tre temi dei quali viene data lettura agli esaminandi. Uno di essi sorteggerà uno dei tre temi e quello sorteggiato verrà assegnato per lo svolgimento, lasciando a disposizione quattro ore di tempo massimo.
Le prove pratiche saranno quattro e precisamente:
1) rilievo diretto sul paziente di misure o di modelli secondo la prescrizione medica;
2) esecuzione di prove di apparecchi in corso di allestimento;
3) applicazione degli apparecchi allestiti;
4) allestimento di apparecchio di protesi o di un apparecchio tutorio.
Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle quattro prove. Un esaminando sorteggerà un tema per ogni prova. I quattro temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.
Il tempo massimo concesso per ciascuna prova non potrà superare le otto ore.
Di tutte le operazioni d'esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari di esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1344#art-rdc-18