Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'amministrazione provinciale di Matera gestisce l'ospedale civile del comune di Stigliano;
Visto il decreto del medico provinciale di Matera in data 29 novembre 1968, n. 4402, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Stigliano è stato classificato ospedale generale di zona;
Visti i verbali in data 23 settembre 1968, 16 ottobre 1968, 25 ottobre 1968, 15 novembre 1968 e 27 novembre 1968 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni, che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Stigliano (Matera), è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:
a) Immobili:
Edifici ubicati in Stigliano, foglio di mappa n. 52, su una superficie complessiva di mq. 13.790. Sulla predetta superficie insistono n. 2 fabbricati, di cui uno, adibito ad ospedale (mq.
2535,48) e l'altro adibito ad alloggi vari e servizi dell'ospedale (mq. 369,86). La superficie ed i fabbricati meglio risultano indicati nelle piante planimetriche allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;
b) Mobili:
Mobili ed attrezzature indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione sopra detta.
Il medico provinciale di Matera, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 30. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1216#art-1