Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 feb 1970
Il secondo e terzo comma dell'art. 12 sono così sostituiti. "Nel diploma viene trascritto il giudizio sintetico di cui al primo comma del precedente articolo. Il giudizio sintetico attribuito per la prova di latino e, per gli alunni delle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica, i giudizi attribuiti per le prove di applicazioni tecniche e di educazione musicale vengono trascritti sul diploma solo se positivi. Qualora la prova di latino sia stata superata in anni scolastici successivi, viene rilasciato apposito certificato che integra formalmente il diploma. Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari facciano riferimento alla votazione in decimi, i giudizi sintetici di "sufficiente", "buono", "distinto", "ottimo" sono considerati corrispondenti rispettivamente alla votazione di 6, 7, 8 e 9-10 decimi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 novembre 1969 SARAGAT RUMOR - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 49. - CARUSO
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