Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 gen 1970
Entro il termine massimo di cinque anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in architettura saranno modificati per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;995#art-2