Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 dic 1969
Per tali nuove facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: A. - Per la facoltà di lettere e filosofia: a) sei posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1968-69); b) dieci posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1968-69). B. - Per la facoltà di chimica industriale: a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; b) dodici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;924#art-2