Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 dic 1969
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1967-68); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1967-68).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;847#art-2