Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 21
21 / 27In vigore dal 19 mag 1970
Gli esami finali avranno luogo in due sessioni: estiva nel mese di giugno, autunnale nel mese di settembre successivo.
Essi vertono sulle materie di insegnamento e consistono in due prove: una pratica e una orale. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.
Gli allievi non approvati nella sessione estiva sono ammessi a riparare nella sessione autunnale in non più di tre materie del medesimo anno e dovranno ripetere in caso di assenza, di cui al precedente , in detta sessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-21