Art. 20
Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 20

20 / 27
In vigore dal 19 mag 1970
Al termine delle lezioni sarà fatto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2°, 3° anno di ciascun corso che non hanno riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, vengono promossi all'anno successivo. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. Saranno esclusi dalla sessione autunnale di riparazione gli alunni che abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta e, coloro che abbiano riportato nel complesso delle discipline più di tre insufficienze, esclusa educazione fisica e religione. La stessa classe potrà essere frequentata per non più di due anni. Saranno ammessi agli esami finali per il rilascio della licenza di abilitazione dell'arte ausiliaria di odontotecnico, solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno di corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia e di otto decimi nella condotta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-20