Art. 13
Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 13

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In vigore dal 19 mag 1970
Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto professionale. Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà rinunciare a tenere corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15. Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non più tardi del 20 ottobre.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-13