Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 1
1 / 27In vigore dal 19 mag 1970
Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico dei corsi diurni normali.
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La scuola, istituita presso l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.
Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-1