Art. 130
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 130

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In vigore dal 26 mag 1982
Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalità giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 955 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dopo l'art. 87, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in andrologia ed in psichiatria".
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-130