Art. 114
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 114

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In vigore dal 26 mag 1982
L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. I posti di professori di ruolo del libero istituto superiore di medicina e chirurgia sono determinati dalla Tabella A) annessa al presente statuto. Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 955 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dopo l'art. 87, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in andrologia ed in psichiatria".
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-114