Art. 4
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina AquilaCapo IX

Art. 4

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In vigore dal 13 ago 1969
Alla spesa annua per il finanziamento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) provvede: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo del Consorzio volontario universitario dell'Aquila; c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-4