Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 ago 1969
L'Amministrazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al commissario dello Stato le informazioni ed i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 136. - CARUSO
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