Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 ago 1969
Gli articoli 24, 33, 34, 35 e 71 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono abrogati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 42. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;421#art-2