Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: addetti alla segreteria d'azienda (triennale); addetti alla contabilità d'azienda (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1315#art-2