Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 ott 1969
Le sezioni hanno durata quadriennale e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-4