Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 194, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in fisica - ad indirizzo didattico - presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Corso di perfezionamento in fisica (ad indirizzo didattico)
Art. 195. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito un corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico.
Art. 196. - Al corso annuale di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento della fisica in qualche tipo di scuola secondaria. Della accettazione delle domande alla iscrizione al corso giudica il consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.
Art. 197. - Il corso si svolge presso l'istituto di fisica dell'Università di Modena ed ha la durata di un anno.
Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato.
Art. 198. - La tassa di iscrizione e le sopratasse vengono fissate uguali a quelle che si richiedono a uno studente iscritto per la laurea in fisica fuori corso d'un anno.
Art. 199. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti:
Critica dei fondamenti della fisica generale;
Complementi di fisica generale;
Didattica della fisica;
Storia della fisica;
Aggiornamento sugli sviluppi della fisica.
Esso consiste di lezioni teoriche ed esercitazioni; può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà su parere del consiglio di facoltà.
Art. 200. - Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine di esso.
Art. 201. - L'attestato di cui all'art. 195 verrà rilasciato a cura dell'Università di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 193. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;246#art-1