Sez. II
Art. 74 quater
95 / 138Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio.
In vigore dal 20 mag 1975
(Trattamento economico e relazione sull'eseguito
tirocinio).
Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.
Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n. 148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-74-quater