Art. 74 bis · Tirocinio pratico.
Sez. II

Art. 74 bis

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Tirocinio pratico.

In vigore dal 20 mag 1975
Il tirocinio pratico previsto dagli del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità, sentita la regione. Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina. La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista. I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n. 148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno."
Storico versioni

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