Art. 58 · Provvedimenti e procedimenti disciplinari
Titolo III

Art. 58

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Provvedimenti e procedimenti disciplinari

In vigore dal 8 mag 1969
I regolamenti interni degli enti ospedalieri devono contenere specifiche norme riguardanti le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni, l'intero procedimento disciplinare in stretta analogia con quelle esistenti per gli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-58