Art. 45 · Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche
Capo II

Art. 45

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Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche

In vigore dal 8 mag 1969
Per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa per elezioni a cariche pubbliche dei professori universitari. Per il restante personale si applicano le disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-45